Titolo I – Principi generali
Art. 1 – Finalità
Le norme deontologiche sono essenziali per garantire la tutela
dell'affidamento della collettività e dei beneficiari dei servizi
prestati, la correttezza dei comportamenti, la qualità e
l'efficacia della prestazione professionale degli operatori in servizi
ausiliari di assistenza e di monitoraggio, di seguito anche denominati
«tutor».
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei
doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge, dalle linee guida
dell'elenco degli operatori in servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio in microcredito redatto e pubblicato dall'Ente Nazionale per
il Microcredito (di seguito E.N.M.) e dal presente codice
deontologico.
I principi, di seguito elencati, di riferimento per le modalità di
trattamento dei beneficiari e la trasparenza e l'affidabilità nei
rapporti con le Istituzioni, richiamano per analogia quelli fissati dal
Codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti,
pubblicato dalla Commissione Europea.
L'iscrizione a tale elenco avverrà su base strettamente personale
al fine di tutelare la fede pubblica e la trasparenza dovuta in merito ai
criteri valutativi quali-quantitativi dell'attività svolta.
Art. 2 – Doveri
Il rapporto con il beneficiario dei servizi ausiliari obbligatori di
microcredito è fondato sulla fiducia.
Il tutor deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione
professionale.
Il tutor deve godere dei diritti civili e politici.
Il tutor deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità
previsti dall'art. 10 delle Linee guida emanate dall'E.N.M. In
particolare, il tutor non deve aver riportato condanne penali, non deve
essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa.
Il tutor non deve essere a conoscenza di procedimenti penali
pendenti.
Il tutor, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni
professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di
svolgere con adeguata competenza ed in contrasto con linee guida promosse
dall'E.N.M.
Il tutor deve curare costantemente la preparazione e l'aggiornamento
professionale, conservando e accrescendo le proprie conoscenze.
Il tutor deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni
con cui interagisce un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà.
Il tutor deve informare chiaramente il cliente, all'atto dell'assunzione
dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e
delle attività da espletare.
Il tutor deve altresì dare al cliente informazioni adeguate
affinché il cliente possa compiere una scelta informata sotto il
profilo finanziario.
Il tutor che dà informazioni sulla natura dei servizi obbligatori
prestati deve rispettare i doveri di verità, correttezza,
trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento
alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
Il tutor che apprenda, anche successivamente all'assunzione
dell'incarico, dell'acquisizione di documenti falsi provenienti dalla
parte assistita non può utilizzarli o deve rinunciare
all'incarico.
Nelle informazioni al pubblico il tutor non deve indicare il nominativo
dei propri clienti, a meno che questi vi consentano.
Il tutor non deve accettare alcun pagamento ulteriore rispetto a quanto
contrattualmente previsto con l'operatore di micro finanza.
Parimenti il tutor non deve accettare regalie o benefici di qualsiasi
forma da parte del soggetto beneficiario del finanziamento di
microcredito, o da parte di diverso soggetto a lui riconducibile.
La violazione dei doveri di cui sopra costituisce illecito disciplinare
perseguibile con sanzioni come previsto dall'art. 23 e ss. delle Linee
guida.
Art. 3 – Incompatibilità
Il tutor non può svolgere attività incompatibili con la
permanenza della propria iscrizione all'elenco e con i doveri di
indipendenza, dignità e decoro della sua professione. Ove tali
incompatibilità dovessero sopravvenire, deve darne puntuale notizia
all'E.N.M.
Art. 4 – Conflitti d'interesse
Il tutor, nell'esercizio dell'attività professionale, deve
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni
genere, anche correlate ad interessi riguardanti la propria sfera
personale.
Il tutor gestisce i conflitti di interesse adottando idonee misure
organizzative adeguate alla natura, alla dimensione ed alla
complessità dell'attività svolta, in modo da evitare
conflitti che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Il tutor deve comunicare tempestivamente al cliente l'esistenza di
circostanze impeditive per la prestazione dell'attività
richiesta.
Il tutor deve astenersi dallo svolgimento dei servizi ausiliari se:
- tale attività può determinare un conflitto non
superabile con gli interessi del cliente o interferire con lo
svolgimento di un altro incarico del tutor, anche non
professionale;
- il cliente è il coniuge, il convivente more uxorio, i
figli ed ogni altro parente entro il quarto grado dell'operatore
territoriale in servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio del
microcredito.
Art. 5 – Responsabilità disciplinare
Il tutor è personalmente responsabile per condotte a lui
ascrivibili, anche se dovesse operare tramite dipendente, collaboratore o
in rappresentanza di una persona giuridica.
Art. 6 – Informazione sull'esercizio
dell'attività professionale
Le informazioni diffuse pubblicamente dal tutor con qualunque mezzo,
anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non
equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non
comparative.
In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura
e ai limiti dell'obbligazione professionale.
Art. 7 – Potestà disciplinare
Spetta all'E.N.M. la potestà di applicare, nel rispetto delle
procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate
e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al
grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua
intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo
al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui
contesto è avvenuta la violazione.
Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto
del pregiudizio eventualmente subito dal cliente a causa dell'opera svolta
dal tutor, della compromissione dell'immagine del professionista, della
vita professionale e dei precedenti disciplinari.
Titolo II – Rapporti
Art. 8 – Conferimento dell'incarico
L'incarico è conferito dall'operatore di microcredito con
contratto da stipularsi in forma scritta.
Art. 9 – Adempimento dell'incarico
L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza e la
possibilità di svolgerlo. A tal fine, il tutor deve essere in
possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9
delle Linee guida dell'ENM.
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti all'incarico, quando derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.
Nel trattamento dei beneficiari il tutor non fa discriminazioni per
motivi etnico-razziali, di genere, di affiliazione politica, di
disabilità, di fede religiosa o di orientamento sessuale. Il
trattamento non discriminatorio è importante per permettere
l'accesso ai servizi finanziari a tutti i beneficiari in grado di
avvalersene; inoltre promuove la fiducia dei beneficiari nella correttezza
del tutor.
I tutor valutano le capacità di restituzione e assunzione di
prestiti sulla base di sufficienti informazioni fornite dal cliente per
evitare un indebitamento eccessivo di costui.
Art. 10 – Riserbo e dovere di segretezza e
riservatezza
Il tutor è tenuto al puntuale rispetto di quanto previsto in tema
di trattamento dei dati sensibili da parte della normativa sulla privacy
vigente. Altresì sarà tenuto, nell'interesse del cliente,
alla rigorosa osservanza della segretezza e al massimo riserbo su fatti e
circostanze in qualsiasi modo apprese in occasione della attività
di assistenza, e/o comunque per ragioni professionali.
L'obbligo del segreto va osservato anche quando l'incarico sia concluso,
rinunciato o non accettato.
Parimenti è vietato al tutor diffondere notizie, filmati,
interviste non previamente autorizzate dal cliente.
Il tutor deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto
professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da eventuali
collaboratori, in relazione a fatti e circostanze apprese per effetto
dell'attività svolta, fermo il concetto della responsabilità
personale del tutor stesso.
Il tutor dovrà comunicare all'E.N.M. tutti i dati in suo possesso
ai fini di consentire il controllo svolto dall'Ente stesso.
È consentito al tutor derogare ai doveri di cui sopra qualora la
divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
- per impedire la commissione di un reato;
- nell'ambito di una procedura disciplinare;
- nell'ambito di richieste pervenute da parte della autorità
giudiziaria.
In ogni caso, la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
Art. 11 – Rinuncia all'incarico
Il tutor ha la facoltà di recedere dall'incarico, con le cautele
necessarie per evitare pregiudizi al cliente, previa motivata
comunicazione al soggetto committente.
In caso di rinuncia all'incarico il tutor deve dare al cliente un congruo
preavviso e deve informarlo, senza comprometterne l'attività
svolta.
Il tutor, dopo la rinuncia all'incarico, nel rispetto degli obblighi di
legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza,
qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro operatore.
Art. 12 – Area di svolgimento dell'attività
di tutor
È previsto che le prestazioni professionali del tutor vengano
svolte in luoghi idonei all'attività di microcredito, quali
istituti finanziari, sede del richiedente credito, ufficio operatore,
realtà associative collegate, sportelli informativi E.N.M.
Art. 13 – Divieto di uso di espressioni offensive o
sconvenienti
La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
Art. 14 – Rapporti con i collaboratori dello studio
e con i terzi
Il tutor deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti
dei propri collaboratori, delle istituzioni e di tutte le persone con le
quali venga in contatto nell'esercizio della professione.
Art. 15 – Rapporti con l'E.N.M.
Premessa la natura personale dell'iscrizione all'elenco, il tutor deve
dare comunicazione scritta e immediata all'E.N.M. circa la propria
appartenenza ad associazioni, società professionali, in merito a
rapporti giuslavoristici in essere, nonché in merito all'apertura
di studi principali, secondari, dei recapiti professionali e dei
successivi eventi modificativi.
Il tutor deve rispettare le linee guida dell'Elenco di appartenenza che
concerne gli obblighi e i programmi formativi.
Qualora l'E.N.M. richieda al tutor chiarimenti, notizie o adempimenti in
relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o
adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
L'ENM esegue periodicamente valutazioni dei tutor per accertarne le
prestazioni, il comportamento etico, la condotta professionale e la
qualità delle relazioni con i beneficiari.